LEGISLAZIONE per i MSNA

1- LEGGE ITALIANA E SUCCESSIVE MODIFICHE

Conformemente a quanto previsto dall’Art. 3 sulla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia – New York, 20 Novembre 1989) “Tutti i minori che arrivano senza alcun riferimento familiare devono essere accolti nel Paese in cui sbarcano senza essere espulsi anche se provenienti da Pesi non in guerra e senza forme di persecuzione”. 

Questa norma è stata emanata dalle Nazioni Unite al fine di garantire il Supremo Interesse del Fanciullo che mira ad assicurare al minore ,sopra ogni cosa, condizioni di vita dignitose e adeguate alla sua minore età. In base a quanto appena scritto la maggior parte degli stati membri che compongono l’Unione Europea garantisce ai MSNA la protezione internazionale in accordo con la direttiva di Qualificazione Europea, conferendo al minore lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Tuttavia questo non avviene in tutti gli stati membri che, pur gestendo in base alla propria legislazione la situazione, devono comunque dimostrarsi in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Ad occuparsi della promozione dei diritti dei minori e a vigilare che questi siano garantiti in tutti gli stati membri dell’Unione è l’UNICEF che si occupa di monitorare che i governi mantengano in linea con la Convenzione gli standard  di accoglienza di minori richiedenti protezione – con particolare attenzione a quelli non accompagnati.


2 – IL DECRETO SALVINI

Ma qual è la legge italiana che regolamenta la possibilità di ottenere protezione per i MSNA che arrivano sulle nostre coste?

Di recente è stato emanato il d. l.n.113/18 (c.d. decreto Salvini che prende il nome dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana che lo ha fortemente voluto e attuato) convertito con legge  n.132/18 (inserire documento decreto) 


Questa  legge ha introdotto una serie di modifiche  normative che, pur non riguardando nello specifico i MSNA, ha tuttavia avuto un impatto piuttosto importante sul loro status. A cambiare maggiormente è soprattutto quello che si verifica al compimento della maggiore età dei MSNA accolti nei SIPROIMI (gli ex SPRAR).  

Prima della entrata in vigore di tale legge la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo otteneva un permesso di soggiorno per motivi umanitari, tanto che molti minori hanno presentato domanda di asilo pur non sussistendo i presupposti per la protezione internazionale (in quanto nella maggior parte dei casi veniva riconosciuta loro la protezione umanitaria). Tuttavia, in seguito all’abrogazione della protezione umanitaria come da decreto n. 113/18, molte di queste domande sono state rigettate dalla Commissione Territoriale (e molte altre ancora in esame subiranno la stessa sorte).

Nel caso il MSNA riceva il diniego prima della maggiore età, potrà ottenere un pds per minore età e, ove soddisfi determinati requisiti, potrà poi convertirlo al compimento della maggiore età in pds per motivi di studio , lavoro o attesa occupazione ai sensi dell’art. 32. Ma in caso lo riceva a maggiore età compiuta la procedura legale per ottenere comunque un permesso di soggiorno sarà lunga, complicata e dall’esito piuttosto incerto.

La motivazione per la quale è importante per gli operatori del settore conoscere e studiare la nuova legge in vigore è quella di poter indirizzare il minore non accompagnato al percorso legale più appropriato, durante gli incontri di orientamento legale previsti dai centri e dalle comunità di accoglienza.

Allo stato attuale, infatti, procedere con una richiesta di protezione internazionale laddove non ne sussistano realmente i requisiti potrebbe risultare per il minore soltanto controproducente. Mentre potrebbe essere una soluzione più valida, in questo caso, quello di richiedere un pds per minore età da convertire successivamente (al compimento dei 18 anni) in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro (laddove comunque sussistano i requisiti richiesti dalla nuova legge).

(inserire documento “Quali Percorsi per i minori non accompagnati in seguito all’abrogazione del permesso per motivi umanitari?”).


Oltre a queste informazioni, la circolare dà anche indicazioni sull’accoglienza dei neo- maggiorenni affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni( come previsto dall’art. 13 della legge 47/2017) e su chi ha diritto ad accedere ai SIPROIMI.

Infine la CM del 27 dicembre chiarisce che i “centri FAMI”e i “CAS PER MINORI” dovranno essere progressivamente chiusi, poiché tutti i loro ospiti dovranno essere trasferiti nei SIPROIMI.

3 – DALL’ARRIVO ALL’ACCOGLIENZA

Ma vediamo bene nel dettaglio quali sono , secondo la legge italiana, i passaggi burocratici da affrontare dal momento dell’arrivo (via terra o dello sbarco) del MSNA. (POWER POINT)


Fonti: 

www.viedifuga.org

www.asiloineuropa.it/giurisprudenza-e-normativa/